La Sezione feriale penale della Suprema Corte ha precisato che, in virtù dell’art. 3, D.Lgs. n. 8/2016, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è perfezionato nel momento in cui l’importo non versato superi la soglia di punibilità di 10 mila euro configurando il momento di consumazione del reato nelle seguenti alternative:
- Gennaio se la prima omissione supera la soglia di punibilità e non ci sono ulteriori omissioni
- Mese in cui si supera la soglia di punibilità se non ci sono ulteriori omissioni
- Mese in cui si verifica ultima omissione (gennaio dell’anno successivo).