Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi circa la legittimità (o meno) della proposizione di una pluralità di giudizi concernenti crediti diversi discendenti da un medesimo rapporto di lavoro già cessato, hanno affermato i seguenti principi:
· il lavoratore può promuovere con distinti ricorsi azioni concernenti diversi diritti derivanti dal medesimo rapporto lavorativo (in via esemplificativa, il lavoratore può promuovere un ricorso per il pagamento di differenze retributive da superiore inquadramento ed un diverso ricorso per il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo)
· il lavoratore non può invece promuovere una pluralità di ricorsi concernenti diritti fondati sui medesimi fatti costitutivi (così, il lavoratore non può proporre un ricorso per il pagamento delle differenze retributive da superiore inquadramento ed un diverso ricorso per il pagamento delle differenze di TFR discendenti dal superiore inquadramento)
· il lavoratore non può nemmeno promuovere una pluralità di ricorsi concernenti diritti che, pur fondati sui diversi fatti costitutivi, sono comunque attinenti ad un medesimo ambito oggettivo (sempre in via esemplificativa, il lavoratore non può proporre un ricorso per il pagamento dell’indennità di mancato preavviso invocando la giusta causa di dimissioni per demansionamento ed un diverso ricorso per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per demansionamento)
· in caso di diritti fondati sui medesimi fatti costitutivi o, comunque, attinenti un medesimo ambito oggettivo, il lavoratore può comunque promuovere una pluralità di giudizi ove dimostri di avere un oggettivo interesse alla proposizione di una pluralità di cause (così, il lavoratore potrebbe promuovere un primo ricorso avverso un trasferimento per non incorrere nel relativo termine di decadenza e successivamente proporre un altro ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale la cui quantificazione ha reso necessari approfondimenti incompatibili con detto termine di decadenza).
Le Sezioni Unite hanno altresì confermato che il lavoratore non può comunque promuovere una pluralità di giudizi concernenti il medesimo diritto (ancora in via esemplificativa, il lavoratore non può promuovere un ricorso per richiedere la riliquidazione del TFR rivendicando il computo del lavoro straordinario ed un ulteriore ricorso per richiedere una nuova riliquidazione del TFR rivendicando il computo del lavoro notturno).