Il contratto di apprendistato deve caratterizzarsi per una una genuina finalità formativa: in caso contrario, il lavoratore ha diritto all’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato. Lo stabilisce la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 25 gennaio 2024.
La sentenza si riferisce al caso di un lavoratore assunto con un contratto di apprendistato, che nell’anno precedente aveva svolto le stesse mansioni con un contratto a termine. L’azienda lo aveva quindi licenziato al termine del periodo formativo, secondo la regola del licenziamento libero dell’apprendista a conclusione della formazione.
La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ricordato che se “è astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, è pur vero […] che le mansioni affidate all’apprendista debbono essere diverse da quelle che egli già svolgeva in autonomia quale dipendente, o che quantomeno deve essere mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte".
E' in capo al datore di lavoro l'onere di provare, in questo caso, l'effettivo cambio delle mansioni e/o del contesto organizzativo in cui si svolgono.
Foto: M. Frangi