EMERGENZA CORONAVIRUS
D.L. N. 18/2020 – TUTELE PER I LAVORATORI DEBOLI
Nell’ultimo provvedimento (D.L. n. 18/2020) emanato dal Governo per la gestione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19 sono state previste norme ad hoc per i lavoratori deboli.
Così, l’art. 26 del citato decreto ha previsto l’equiparazione al ricovero ospedaliero a favore dei lavoratori a rischio, in relazione alla propria situazione sanitaria.
La norma è così delineata:
· destinatari:
- lavoratori con grave disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
- lavoratori in certificata condizione di rischio derivante da i) immunodepressione, ii) patologie oncologiche, iii) terapie salvavita
· durata:
- periodo di assenza prescritta da competenti autorità sanitarie
· trattamento:
- equiparazione assenza al ricovero ospedaliero
L’art. 39 del medesimo decreto ha inoltre previsto il diritto al lavoro agile così delineato:
· destinatari:
- lavoratori disabili ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992
· durata:
- 17 marzo – 30 aprile 2020
· trattamento:
- diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ove compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima
Per i lavoratori con ridotta capacità lavorativa l’art. 39 ha inoltre previsto il diritto di priorità al lavoro agile nei seguenti termini:
· destinatari:
- lavoratori con ridotta capacità lavorativa per gravi e comprovate patologie
· durata:
- indeterminata
· trattamento:
- priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile