Va ricompreso nel compenso del lavoratore qualsiasi importo collegato alle sue mansioni e correlato al suo status personale e professionale.
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35146/2023, richiamando l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE.
Una riduzione della retribuzione corrisposta durante le ferie può infatti dissuadere il lavoratore dal loro godimento ed è incompatibile con gli obiettivi della normativa europea che punta ad assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo con ricadute positive anche sulla loro salute e sicurezza.
L'ordinanza ripercorre i precedenti della Cassazione in tema di retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, così come influenzati dalla interpretazione data dalla Corte di giustizia. Il quadro normativo è costituito dall’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE, con la quale sono state codificate le prescrizioni in materia di lavoro, concernenti anche le ferie, contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, recepita con il Dlgs 66/2003.