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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore distaccato

La Corte di Cassazione, con sentenza n 5996, del 28 febbraio 2019 ha stabilito che l’impossibilità di ricollocare il lavoratore può essere accertata mediante presunzioni (gravi, precise e concordanti)
27/03/2019
La Suprema Corte si è espressa sul caso di un lavoratore, già distaccato presso una società del medesimo gruppo,  licenziato per giustificato motivo oggettivo dato dalla crisi aziendale della datrice di lavoro e conseguente riduzione di personale e riorganizzazione delle attività.
 
L’impugnazione del recesso è stata respinta dai giudici di merito che hanno ritenuto provato il giustificato motivo oggettivo.
Il ricorso per cassazione promosso dal lavoratore per violazione dei criteri di buona fede e correttezza è stato respinto dalla Suprema Corte
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito i seguenti principi: 
  • I criteri di scelta previsti in materia di licenziamento collettivo non sono applicabili in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo salva una loro applicazione analogica nel caso in cui il giustificato motivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale assolutamente fungibile
  • I criteri di buona fede e correttezza nella comparazione tra lavoratori non possono estendersi al confronto tra dipendenti di diverse società del gruppo
  • In caso di lavoratore distaccato, i presupposti del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante
  • Il datore di lavoro distaccante deve provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni (cd. repechage) per cui la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione della posizione lavorativa presso il terzo distaccato non sono di per sé idonei ad integrare il giustificato motivo oggettivo
  • L’impossibilità di ricollocare il lavoratore può essere accertata mediante presunzioni (gravi, precise e concordanti)
  • Detta impossibilità deve essere accertata con riferimento al datore di lavoro distaccante senza estensione alcuna alle altre società del gruppo

 
 




 
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