La contestazione disciplinare può essere formulata a distanza dai fatti e/o dalla loro conoscenza da parte del datore di lavoro ove si rendano necessari accertamenti istruttori. La Suprema Corte ha ribadito con tali pronunce il proprio consolidato orientamento circa la relatività del principio di immediatezza della contestazione.
In particolare, nella prima pronuncia la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito circa la tempestività di una che contestazione che non era stata effettuata nell'immediatezza della segnalazione al datore di lavoro di illeciti ma all'esito di un approfondimento istruttorio che il datore di lavoro aveva ritenuto necessario stante il coinvolgimento nei fatti di vari lavoratori
Nella pronuncia più recente, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la tardività di una contestazione effettuata non in concomitanza con le parziali ammissioni rese dal medesimo lavoratore circa la propria condotta ma all'esito di ulteriori accertamenti istruttori rilevando altresì come le ammissioni del lavoratore, pur avendo natura giuridica di confessione, sarebbe state comunque revocabili per errore o violenza.