Legittimi i controlli esterni di investigatori privati in caso di sospetto allontanamento dal servizio. Questa in sintesi la conclusione della Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 8378 del 4 aprile 2018.
Nel caso de quo, il datore di lavoro ha appurato mediante una investigazione difensiva che il lavoratore (operante sia nei locali aziendali sia esternamente) per 10 giorni quando, nel suo orario di lavoro, si trovava fuori dai locali aziendali non aveva svolto alcuna attività lavorativa ed ha conseguentemente licenziato il dipendente per giusta causa.
I giudici di merito hanno respinto il ricorso promosso dal lavoratore ritenendo legittima l’indagine investigativa in quanto volta a verificare non le modalità di adempimento della prestazione lavorativa ma la sua assenza dal servizio e sussistente la giusta causa stante la gravità della condotta.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito ritenendo che:
- è legittima una investigazione difensiva volta a verificare non l’esecuzione e, quindi, la modalità di svolgimento delle mansioni bensì l’assenza di ogni prestazione lavorativa da svolgersi all’esterno della struttura aziendale non ostandovi gli artt. 2-3, St. Lav. che si riferiscono all'esecuzione della attività lavorativa in senso stretto e non ad eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione;
- tale controllo può essere effettuato occultamente (nel caso de quo, con l’ausilio di una agenzia investigativa) non ostandovi né i canoni generali di buona fede e correttezza né l’art. 4, St. Lav. che si riferisce unicamente all’uso di strumenti per il controllo a distanza dell’attività lavorativa.