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Infortunio sul lavoro, il datore non risponde in caso di condotta imprudente e non autorizzata

La recente sentenza della Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito secondo cui non vi è responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio accorso al dipendente nello svolgimento di attività eccedenti mansioni e non autorizzate
19/01/2018
L’infortunio oggetto della pronuncia era avvenuto al termine di lavori di impianto di alcuni pali elettrici quando il lavoratore, un capo squadra, verificato che il ramo di un albero si appoggiava su un cavo elettrico, aveva deciso di procedere, unitamente alla propria squadra, alla rimozione del ramo senza utilizzare adeguati strumenti di lavoro – che l’azienda avrebbe potuto mettere a loro disposizione – e senza nemmeno avvisare il datore di lavoro.
 
La domanda risarcitoria proposta dal lavoratore infortunatosi (per la caduta avvenuta durante il lavoro di raglio del ramo) è stata respinta dai giudici di merito che hanno valorizzato da un lato le inadempienze del medesimo lavoratore che, contrariamente alle direttive aziendali, non aveva avvisato il datore dell’ostacolo rilevato nell’esecuzione dell’intervento e non aveva richiesto l’invio di adeguata strumentazione per lo svolgimento in sicurezza dell’operazione non preventivata e, dall’altro, l’assenza di ogni adempimento del datore di lavoro che aveva la disponibilità di attrezzatura idonea per l’intervento e, ove avvisato dal personale, avrebbe potuto fornire detta attrezzatura e garantire conseguentemente l’esecuzione in sicurezza del lavoro.
 
Con la sentenza n. 146 del 5 gennaio 2018, la Suprema Corte ha confermato tale pronuncia ricordando come l’art. 2087 c.c. – norma che impone al datore di lavoro l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire l’integrità psico-fisica del lavoratore – non sia fonte di responsabilità oggettiva del datore di lavoro bensì di una responsabilità contrattuale con conseguente necessità del lavoratore di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa e facoltà del datore di lavoro di provare, per escludere la propria responsabilità, la dipendenza del danno da causa a sé estranea o comunque non imputabile.
Alla stregua di tali principi, la Corte di cassazione ha condiviso la valutazione operata dai giudici di merito ritenendo che la mancata comunicazione dell’intervento imprevisto e la mancata richiesta di attrezzattura idonea a realizzare in sicurezza l’intervento escludessero ogni inadempienza del datore di lavoro che aveva dato direttive al personale circa l’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali imprevisti nell’esecuzione degli interventi ed aveva a disposizione l’attrezzatura non richiesta.
 
Ritenendo la fattispecie di particolare importanza, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“Alla stregua dell'art. 2087 c.c., non è ipotizzabile a carico dell'imprenditore un obbligo di sicurezza e prevenzione anche in relazione a condotte del dipendente che, pur non rientranti nella nozione di inopinabilità e di abnormità, siano state poste in essere successivamente al compimento della prestazione lavorativa richiesta, perché non rientranti nella suddetta prestazione e perché effettuate senza darne allo stesso preventiva comunicazione secondo le direttive impartite. Corollario di tale principio è che la parte datoriale non incorre nella responsabilità di cui alla norma codicistica per non avere fornito le attrezzature necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore nello svolgimento della non prevista prestazione né di non avere esercitato il controllo sulla conseguente esecuzione nel rispetto dei paradigmi di sicurezza legislativamente richiesti”

 
 




 
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