Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 11174.
Un rendimento inadeguato alle richieste aziendali o un disservizio provocato dalle assenze per malattia non possono legittimare il licenziamento del lavoratore malato prima che sia stato superato il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro. L'unica condizione di legittimità del recesso è, dunque, quel superamento del periodo di comporto, espressione del contemperamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore.
Nel caso in questione, confermando la sentenza di appello, è stato pertanto dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente comminato per la non proficuità della prestazione resa, considerate le modalità e il numero rilevante di assenze per malattia.