La Cassazione, con sentenza n.19080 del 18 luglio 2018, ha deliberato su un caso in cui le parti hanno previsto nel contratto individuale di lavoro un termine di preavviso di durata maggiore rispetto a quella stabilita dal CCNL di settore.
A seguito di dimissioni, il lavoratore ha promosso un giudizio per il pagamenento di vari emolumenti pregressi e la società, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna del dipendente al pagamento dell’indennità di mancato preavviso calcolata in relazione al termine previsto nel contratto individuale di lavoro.
Tale domanda riconvenzionale è stata accolta dai giudici di merito ritenendo che la previsione individuale, seppur derogatoria alla disciplina collettiva, non potesse considerarsi di sfavore per il dipendente in quanto il maggior termine di preavviso aveva efficacia bilaterale
Il ricorso per cassazione promosso dal lavoratore è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il proprio consolidato orientamento circa la derogabilità in peius del termine contrattuale di preavviso solo nei casi in cui sia riconosciuto al lavoratore, quale corrispettivo del maggior termine di preavviso, un beneficio economico e di carriera