Le Sezioni Unite hanno risolto l’annosa querelle giurisprudenziale circa la tutela riconosciuta al socio lavoratore che, contestualmente licenziato ed escluso dalla cooperativa, abbia omesso di impugnare la delibera di esclusione.
Superando sia l’orientamento più rigoroso che riteneva in tale caso preclusa al socio ogni tutela e quello più estensivo che, in caso di delibera di esclusione fondata sul licenziamento, riteneva necessaria la sola impugnazione del licenziamento, le Sezioni Unite hanno optato per una soluzione per così dire mediana ritenendo che l’omessa impugnazione della delibera precluda la reintegra nel posto di lavoro (ex art. 18 St.Lav. nella sua versione storica) ma non la tutela risarcitoria (prevista dall’art. 8, L. n. 604/1966).
In caso di omessa impugnazione della delibera di esclusione, il socio lavoratore che abbia impugnato il licenziamento può quindi aspirare alla sola indennità economica nei termini sanciti dall’art. 8 citato e, quindi, da 2,5 a 6 mensilità, estensibili sino a 10 mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio superiori a 10 anni e sino a 14 mensilità per lavoratori con anzianità di servizio superiore a 20 anni.