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Cassazione: obbligo di repechage, quali oneri in capo al lavoratore?

Cassazione, sentenza 35225/22: in caso di recesso per g.m.o., la mancanza di allegazione da parte del lavoratore di elementi comprovanti l’esistenza di posizioni alternative di ricollocamento, supporta la posizione del datore circa l’assolvimento dell’obbligo di repechage
13/12/2022
Secondo la sentenza della Suprema corte n. 35225 del 30 novembre 2022, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pur non sussistendo un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda ai fini del “repéchage”, gravando la prova della impossibilità di ricollocamento sul datore di lavoro, tuttavia, una volta accertata,  tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l’esistenza di una posizione lavorativa disponibile vale a corroborare il quadro probatorio.
 
La sentenza dei giudici di legittimità conferma la sentenza di appello in cui i giudici (a fronte del ricorso di un lavoratore contro il licenziamento irrogatogli dal datore in virtù della soppressione della mansione che ricopriva) avevano ritenuto provata la soppressione del posto e l’impossibilità di ricollocare altrove il ricorrente.

 
 




 
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