In caso di mancata assunzione del legittimo vincitore del concorso pubblico, non può essere accordata al danneggiato l’intera somma degli stipendi persi. Secondo il Consiglio di Stato tale misura rappresenterebbe infatti un vantaggio eccessivo ed ingiustificato, dal momento che il danneggiato nel frattempo avrebbe potuto e dovuto concentrare i propri sforzi verso altre occasioni lavorative. Gli viene così riconosciuta la somma non superiore al 50% dei compensi dovuti.