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Conversione in legge del Decreto sullo stato di emergenza, le novità

È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la legge 11/22 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”
23/02/2022
È stata pubblicata sulla G.U. del 18.02.2022, la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, di conversione del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, contenente norme in materia di proroga dello stato di emergenza e altre misure atte a limitare la diffusione del covid-19.
Sono numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del decreto legge 229/21 che contestualmente viene abrogato. Viene abrogato anche il Decreto Legge 2/22 (Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica). 
 
Di seguito una sintesi delle principali modifiche, in particolare quelle riferite al mondo del lavoro. 
 
  
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE
Lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del correlato rischio sanitario, è prorogato fino al 31 marzo 2022.
 
QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA
La prima novità riguarda la quarantena precauzionale che non si applica più a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contratti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.
 
In tale ipotesi si applica l'autosorveglianza che consiste nell'obbligo di indossare mascherine del tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
 
Per tutti gli altri soggetti, la quarantena cessa a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso i centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, anche con modalità elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena.
 
RIDUZIONE DURATA DEL GREEN PASS
La legge di conversione ha stabilito che la durata del green pass è ridotta da nove a sei mesi.
 
MONDO DEL LAVORO
Per quanto riguarda il mondo del lavoro, la legge di conversione ha confermato le seguenti previsioni contenute nel D.L. n. 221/2021:
  • obbligo di possesso ed esibizione del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro;
  • possibilità di utilizzo dello smart working semplificato.
 
LAVORATORI FRAGILI:
La legge di conversione, relativamente a questa categoria di lavoratori, ha:
  • prorogato lo smart working come normale modalità di svolgimento della prestazione fino alla fine dello stato di emergenza;
  • stabilito che i periodi trascorsi in quarantena sono equiparati al ricovero ospedaliero (si rammenta che in precedenza tale possibilità era prevista solo fino al 31 dicembre 2021).
Entrambe queste possibilità si applicano anche nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 18 febbraio 2022, cioè fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 
 




 
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