La legge n. 203/2024, nota come Collegato Lavoro, introduce importanti innovazioni sulla somministrazione di personale, intervenendo su aspetti normativi finora regolati in modo transitorio o generico rispetto ai contratti di lavoro subordinato. Tra le principali novità, viene resa strutturale l'esclusione, ai fini della durata massima dei contratti a tempo determinato, dei lavoratori assunti stabilmente dalle agenzie di somministrazione. Inoltre, il legislatore amplia i casi di disapplicazione dei limiti quantitativi e semplifica le causali per l'apposizione di un termine al contratto.
Fine del regime transitorio
Una delle principali modifiche riguarda la soppressione del regime transitorio che consentiva, fino al 30 giugno 2025, di superare il limite di 24 mesi per le missioni a termine dei lavoratori somministrati, a condizione che fossero stati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia di somministrazione e che questa ne avesse informato l’utilizzatore.
Estensione delle esenzioni dai limiti quantitativi
Un’importante innovazione riguarda le esenzioni dai limiti quantitativi per i lavoratori somministrati a tempo determinato. L’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 stabilisce che il numero di lavoratori somministrati non può superare il 30% dei dipendenti a tempo indeterminato presenti in azienda. Tuttavia, alcune categorie erano già esenti da questo limite, tra cui:
- Soggetti in mobilità, per il reinserimento nel mercato del lavoro;
- Disoccupati da almeno sei mesi, che ricevono trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali;
- Lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014, comprendenti giovani senza esperienza, persone con disabilità e over 50.
Il Collegato Lavoro amplia ulteriormente le esenzioni, includendo:
- Casi specifici già previsti per i contratti a termine (art. 23, comma 2, D.lgs. n. 81/2015):
- Fasi di avvio di nuove attività;
- Start-up innovative (fino a quattro anni dalla costituzione);
- Attività stagionali;
- Spettacoli e programmi radiotelevisivi;
- Sostituzione di lavoratori assenti;
- Lavoratori over 50 con difficoltà di reinserimento lavorativo.
- Lavoratori somministrati a tempo indeterminato, inclusi quelli assunti stabilmente dalle Agenzie per il Lavoro e somministrati a termine, promuovendo così il "staff leasing" come strumento flessibile e protettivo.
Semplificazione per i lavoratori svantaggiati
Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 34, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, che esonera le Agenzie per il Lavoro dall’obbligo di indicare la causale per i contratti a termine superiori a 12 mesi in caso di assunzione di:
- Disoccupati che ricevono da almeno sei mesi trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali;
- Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (secondo il regolamento UE n. 651/2014).
Va sottolineato che queste agevolazioni normative sono riservate esclusivamente alla somministrazione di lavoro e non si applicano ai contratti a termine stipulati direttamente dalle aziende.