l certificato medico che attesta lo stato di malattia del lavoratore non può essere disconosciuto dal giudice sulla base di valutazioni intuitive o fondate sull’esperienza comune. È necessario, invece, un adeguato riscontro tecnico, idoneo a mettere in discussione la diagnosi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8738/2026, ribadisce la particolare forza probatoria della certificazione medica, che può essere superata solo attraverso accertamenti di natura medico-legale. La valutazione sulla veridicità della malattia non può quindi essere rimessa a considerazioni generiche, ma deve poggiare su competenze specialistiche e verifiche qualificate.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare disposto nei confronti del lavoratore, evidenziando come il giudice di merito non possa disconoscere il certificato medico in assenza di elementi tecnici adeguati.
La pronuncia chiarisce inoltre che comportamenti compatibili con attività quotidiane – quali spostamenti o uscite – non sono sufficienti, da soli, a dimostrare la simulazione della malattia. Per superare la certificazione occorrono elementi gravi, precisi e concordanti, supportati da riscontri oggettivi.
L’orientamento conferma un approccio particolarmente rigoroso sul piano probatorio, che rende complesso per il datore di lavoro dimostrare eventuali abusi, rafforzando al contempo la tutela del lavoratore in malattia.