Relativamente ad una contestazione disciplinare per attività di concorrenza sleale posta in essere dal lavoratore, la Suprema Corte, con sentenza n. 23408 del 6 ottobre 2017, ha respinto il ricorso con cui il dipendente lamentava la violazione dell’art. 7 St. Lav. per omessa ostensione della documentazione attestante l’infrazione disciplinare (nel caso, mail del dipendente da cui emergeva l’attività di concorrenza sleale) ribadendo che nell’ambito del procedimento disciplinare il datore di lavoro non è tenuto a mettere a disposizione del lavoratore la documentazione su cui si fonda la contestazione.