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Rimborso spese legali, l'ordinanza interlocutoria della Cassazione

Con l’ordinanza interlocutoria 1178/2024, la Corte di Cassazione chiede indicazioni alle Sezioni unite per sciogliere i dubbi sul diritto del lavoratore ad ottenere il rimborso di tutte le spese legali sostenute dalla Pa di appartenenza
10/01/2024
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla Sezione Seconda e dalla Sezione lavoro, concernente il preteso diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all’esito di un giudizio contabile, «ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016».

 
 




 
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