La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme dalla Sezione Seconda e dalla Sezione lavoro, concernente il preteso diritto del dipendente pubblico, che sia stato prosciolto all’esito di un giudizio contabile, «ad ottenere, dalla P.A. di appartenenza, il rimborso di tutte le spese legali da lui sostenute per la difesa, eventualmente anche in eccesso rispetto a quelle liquidate a carico della stessa P.A. dalla Corte dei conti o qualora dette spese siano state integralmente o in parte compensate, e, in caso affermativo, se vi siano dei limiti a tale diritto e se questo sussista ancora dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 174 del 2016».