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Licenziamento nullo solo se il carattere ritorsivo è esclusivo

Corte di Cassazione, sentenza n 9468 del 4 aprile 2019: la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente.
14/05/2019
Nel caso de quo, il lavoratore ha impugnato il licenziamento – irrogato per giustificato motivo oggettivo – sostenendone la natura ritorsiva in quanto comminato a breve distanza dall’impugnazione di un precedente recesso, revocato dalla stessa società, ed in assenza di giustificazione oggettiva.
 
I giudici di merito, ritenuta l’insussistenza di un giustificato motivo oggettivo per carenza di una riorganizzazione aziendale volta a fronteggiare situazioni sfavorevoli, hanno accertato la natura ritorsiva del recesso dando rilevanza alla dedotta prossimità del recesso rispetto alle rivendicazioni del lavoratore sul primo recesso.
 
Il ricorso promosso dalla società è stato accolto dalla Suprema Corte che, da un lato, ha censurato la sentenza di merito nella parte in cui ha ritenuto che il giustificato motivo dovesse fondarsi su una crisi aziendale e, dall’altro, ha ribadito che la nullità del licenziamento per motivo illecito (ritorsivo nel caso di specie) presuppone che tale motivo sia l’unico determinante il recesso.
 
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato i seguenti principi:
  1. “in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.”
  2. “In ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c., richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente”

 
 




 
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