Il lavoratore – operaio di V livello addetto al preconfezionamento – è diventato ipovedente ed è stato licenziato per sopravvenuta inidoneità fisica.
Il ricorso promosso dal medesimo è stato respinto dalla Corte di appello di Milano che ha accertato sia la sopravvenuta inidoneità alle mansioni sia l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altro reparto produttivo escludendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di licenziare altro dipendente per liberare una posizione lavorativa compatibile con la patologia del dipendente nonché l’obbligo di creare ex novo una posizione lavorativa utile.
La Suprema Corte ha confermato detta statuizione ritenendola conforme alla disciplina comunitaria e nazionale sulla parità di trattamento dei disabili
In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che:
- la direttiva comunitaria (n. 78/2000) pone a carico del datore di lavoro l’adozione di “accomodamenti ragionevoli” per consentire l’accesso e lo svolgimento del lavoro ai lavoratori disabili
- l’art. 3, comma 3bis, D.Lgs. n. 216/2003 di recepimento della citata direttiva pone a carico del datore di lavoro l’adozione di “accomodamenti ragionevoli”, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per consentire l’accesso e lo svolgimento del lavoro ai lavoratori disabili
- la convenzione delle Nazioni Unite citate considera quale accomodamento ragionevole ogni intervento e/o adattamento che non determini un onere sproporzionato ed eccessivo
- la Corte di Giustizia – nella sentenza con cui lo stato italiano è stato condannato per mancato recepimento della citata direttiva (causa C-132/2011 Copmmissione vs. Repubblica Italiana) – ha precisato che gli stati membri, nel recepimento della direttiva, devono imporre ai datori di lavoro (pubblici e privati) l’adozione di provvedimenti appropriati (in via esemplificativa, sistemazione dei locali, adattamento attrezzature, ritmi di lavoro, riaprtizione dei compiti tra lavoratori, ecc….) per consentire l’accesso e lo svolgimento del lavoro ai disabili con il solo limite di non imposizione di oneri sproporzionati
- la sopravvenuta inidoneità alle mansioni costutuisce giustificato motivo di recesso solo in caso di impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni di pari livello o di livello inferiore, possibilità di ricollocazione da valutare considerando l’onere di ragionevoli accorgimenti organizzativi
- l’onere di accomodamenti ragionevoli trova un limite sia nella posizione degli altri lavoratori, che non possono essere penalizzati nelle mansioni e nelle condizioni di lavoro, sia nell’organizzazione dell’impresa e relativi equilibri finanziari