Il lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, dato dalla soppressione del suo posto di lavoro, durante la vigenza di un contratto di solidarietà difensivo.
Nel giudizio promosso avverso detto licenziamento il lavoratore ha sostenuto che la stipulazione di un contratto di solidarietà precluda al datore di lavoro licenziamenti per giustificato motivo oggettivo costituito dallo stato di crisi aziendale.
Il ricorso è stato respinto dai giudici di merito e di legittimità sul rilievo per cui la vigenza di un contratto di solidarietà preclude esclusivamente i licenziamenti collettivi stante la finalità del medesimo contratto di evitare l’esubero di personale.
Il principio, affermato nella sentenza de quo relativamente ad un contratto di solidarietà siglato ai sensi del D.L. n. 726/1984, può ritenersi parimenti applicabile ai contratti di solidarietà siglati ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.