Con l’ordinanza 375/2023, la Corte di Cassazione contribuisce a dirimere alcuni dubbi interpretativi in merito alle differenti responsabilità di committente e appaltatore nel caso di infortuni sul luogo di lavoro.
L'ordinanza ricorda come, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore, il committente sia solidarmente responsabile tranne se l’infortunio derivi da rischi specifici delle attività proprie dell’appaltatore o del lavoratore.
Il committente, compresi i casi di subappalto, è responsabile sia nella scelta dell’impresa subappaltatrice sia nel caso in cui non controlli che l’appaltatore abbia adottato tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza, in particolare se tale inadeguatezza può essere percepita senza particolari approfondimenti.
Secondo i giudici di legittimità in caso di un infortunio causalmente riconducibile a più persone, affinché scatti la responsabilità solidale di ognuno è sufficiente che le singole azioni abbiano concorso in maniera efficiente a produrre il danno, a prescindere dal fatto che si tratti di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
Inoltre, il lavoratore danneggiato può pretendere la totalità del risarcimento anche da una sola persona, mentre la maggiore o minore gravità delle colpe dei responsabili e la diversa efficienza causale hanno rilievo solo ai fini della ripartizione interna del risarcimento tra i corresponsabili.
La sentenza fa inoltre riferimento alla figura del
direttore dei lavori, che può essere chiamato a rispondere dell’infortunio se sovrintende all’esecuzione dei lavori e impartisce ordini, in base al contratto di appalto o per fatti concludenti.