I giudici di legittimità (sentenza del 30 gennaio 2018, n. 2280) hanno confermato il principio ex art. 2112 c.c. teso a evitare che le parti imprenditoriali possano creare false strutture produttive solo per disfarsi di un dato gruppo di lavoratori.
I giudici di merito avevano appurato che il ramo d’azienda ceduto che prima del trasferimento costituiva una entità produttiva funzionalmente autonoma non aveva conservato detta autonomia al momento del trasferimento.
In particolare, i giudici avevano appurato che dalla cessione del ramo erano stati esclusi beni produttivi (proprietà dello stabilimento ed una parte delle attrezzatture), risorse patrimoniali e contratti in corso e che l’acquirente si era impegnato a non destinare il ramo alla produzione di macchine, accessori e dispositivi per dialisi o destinati alla dialisi che costituiva proprio il core business del ramo ceduto.
Alla stregua di tale accertamento, la Corte di appello di Roma aveva ritenuto illegittimo il trasferimento per carenza di autonomia del ramo.
Tale statuizione è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ribadito il principio per cui il ramo di azienda ex art. 2112 c.c. deve costituire un’entità produttiva funzionalmente autonoma preesistente al trasferimento medesimo non potendo, all’opposto, essere creato ad hoc in occasione del trasferimento o essere così identificato unicamente dalle parti del negozio traslativo.