A seguito di sentenza che aveva accertato l’intermediazione di manodopera, un lavoratore ha rivendicato differenze retributive nei confronti del committente.
L’eccezione di prescrizione, decorrente in corso di rapporto, formulata dalla committente è stata accolta dal giudice di merito sul presupposto che il rapporto di lavoro formale era assistito da stabilità reale.
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha confermato detta statuizione ritenendo che il regime della prescrizione debba essere valutato in relazione al rapporto di lavoro formale e, quindi, nel caso de quo, in relazione alla dimensione della società appaltatrice.