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Dimissioni dei genitori durante il periodo protetto

Nuovi chiarimenti dell’INL con nota dell’8 maggio 2024 sull'efficacia delle dimissioni volontarie rese da genitori con figli minori di 3 anni
01/06/2024
Nell’eventualità di dimissioni volontarie presentate da genitori con figli minori di 3 anni, la normativa richiede che queste siano convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. Questo ente ha il compito di verificare che la decisione di recedere dal rapporto di lavoro sia autentica e non imposta dal datore per motivi legati alla situazione familiare dell'interessato (cfr. art. 55, comma 4, d.lgs. n.151/2001).
 
Tuttavia, la norma non prevede il caso di una possibile revoca delle dimissioni. Per la maggior parte dei lavoratori, questo è regolamentato dall’art. 26 del d.lgs. n.151/2015, che richiede una procedura telematica per rendere effettive le dimissioni (procedura da cui sono esonerati i genitori nei primi tre anni di vita del bambino). Questo articolo stabilisce che la revoca può avvenire entro 7 giorni, seguendo le stesse modalità con cui sono state presentate le dimissioni.
 
La Direzione dell’INL ha quindi ricevuto richieste di chiarimenti riguardanti i tempi e le modalità di revoca che i genitori potrebbero voler attuare dopo la convalida delle dimissioni da parte dell'ITL.
 
Con la nota n. 862 dell’8 maggio 2024, l’INL ha sottolineato che le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è subordinata alla convalida dell’ITL competente, distinguendo due ipotesi a seconda che le dimissioni siano o meno già efficaci.
Nel primo caso, secondo l’INL, "non ci sono elementi che impediscano la revoca delle dimissioni prima che diventino efficaci, ovvero prima dell’emanazione del provvedimento di convalida, oppure dopo la convalida ma prima che le dimissioni diventino operative e quindi prima della risoluzione del rapporto”.
 
In questo caso, sebbene la nota dell’INL non lo specifichi esplicitamente, i genitori possono rivolgersi nuovamente all’ITL per manifestare la loro volontà di revocare le dimissioni.
 
Questo si desume dalla precisazione contenuta nella nota secondo cui "anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”.
Qualora invece le dimissioni siano già state convalidate in seguito alla verifica della genuinità della scelta della lavoratrice o del lavoratore e abbiano prodotto la risoluzione del rapporto di lavoro, queste non potranno più essere revocate unilateralmente dall’interessato, e il rapporto di lavoro potrà riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.
 
Questa tematica è di grande  , poiché attualmente è in esame al Parlamento un disegno di legge (n. 672) che propone modifiche su questi argomenti trattati dall’INL. In particolare, il disegno di legge propone di eliminare la convalida da parte dell’ispettorato del Ministero del Lavoro per le dimissioni presentate dai lavoratori nei primi tre anni di vita dei figli, nonché di introdurre per questi ultimi il diritto al ripensamento entro 15 giorni (anziché 7 giorni) sempre con modalità telematica.
 
Resta dunque da capire se le nuove disposizioni legislative saranno confermate, superando così le indicazioni formulate di recente dall’INL.

 
 




 
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