Con l’ordinanza n. 13764 del 17.05.2024, la Cassazione ha stabilito che un post denigratorio nei confronti dell'azienda pubblicato su Facebook dopo la reintegra e prima della ripresa dell’attività lavorativa costituisce giusta causa di licenziamento. Un dipendente ha contestato in giudizio il licenziamento ricevuto per aver denigrato la società datrice di lavoro con un post su Facebook immediatamente dopo la reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal Tribunale, in relazione a un licenziamento precedentemente intimatogli.
La Corte d’Appello ha respinto la richiesta del dipendente, ritenendo la condotta così grave da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti. La Cassazione, nel confermare la decisione di merito, ha osservato innanzitutto che non può essere accolta la contestazione del lavoratore secondo cui la condotta incriminata è avvenuta prima della ripresa dell’attività lavorativa. La sentenza ha stabilito infatti che l'ordine di reintegrazione riattiva tutte le obbligazioni del rapporto di lavoro, rimaste solo sospese a seguito del licenziamento illegittimo del lavoratore.
Secondo i Giudici di legittimità, un illecito commesso nel periodo tra la lettura del dispositivo della sentenza di reintegra e la effettiva ripresa dell’attività lavorativa deve essere valutato da un punto di vista disciplinare. Su queste basi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del dipendente e confermato la legittimità del licenziamento impugnato.