Con il DL. 87/2018, il cosiddetto"Decreto Dignità" il Governo ha introdotto significative modifiche alla disciplina del contratto a termine, del contratto di somministrazione di lavoro nonché, in misura meno rilevante, al contratto a tutele crescenti.
CONTRATTO A TERMINE
Il Governo ha modificato i seguenti profili:
- Durata del termine
- Causale
- Proroghe e rinnovo
- Termine per l’impugnazione dei contratti
In particolare:
- la DURATA del termine è stata ridotta da 36 a 24 mensilità
- la CAUSALE è stata reintrodotta per:
- i contratti di durata superiore a 12 mesi
- il rinnovo del contratto (a prescindere quindi dalla durata inziale e/o di rinnovo
- per la proroga del contratto ove si superi la durata di 12 mesi ad eccezione dei contratti concernenti attività stagionali come i individuate dal DPR n. 1525/1963 nonché dai CCNL
- la CAUSALE è stata determinata nei seguenti termini:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività
- esigenze sostitutive di altri lavoratori
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria
- la PROROGA è consentita sino al termine di 24 mesi e di 4 proroghe
- il termine per l’IMPUGNAZIONE del contratto è stato esteso a 180 giorni
Tale disciplina si applica ai contratti siglati successivamente all’entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018) nonché ai rinnovi ed alle proroghe disposte successivamente alla medesima data.
Le nuove norme non si applicano invece ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per i quali è confermata la vigente disciplina.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Per il contratto di somministrazione a tempo determinato è prevista l’applicazione della disciplina del contratto a termine in materia di durata, causale, proroghe e rinnovo.
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
In caso di licenziamento illegittimo per insussistenza del giustificato motivo (oggettivo o soggettivo) e di giusta causa, l’indennità risarcitoria è ampliata da 6 (rispetto al previgente limite di 4) a 36 (rispetto al previgente limite di 24) mensilità ferma restando la parametrazione dell’indennità all’anzianità di servizio (2 mensilità per ciascun anno).