Pronunciandosi relativamente ad un infortunio provocato dalla rimozione di un dispositivo di protezione, la Suprema Corte (sentenza n.23263) ha confermato la responsabilità del datore di lavoro affermata dai giudici di merito ribadendo che in caso di infortunio il lavoratore deve provare i) il danno, ii) la nocività dell’ambiente di lavoro e iii) il rapporto (cd. nesso di causalità) tra ambiente nocivo e danno mentre il datore di lavoro deve provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare l’infortunio. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro deve provare di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente non potendo l’eventuale concorso di colpa del lavoratore esonerare dalla responsabilità il datore di lavoro se non quando la condotta tenuta dal dipendente sia del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute così da rappresentare la causa esclusiva del sinistro.