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Gruppi societari e codatorialità

La sentenza della Corte di Cassazione, n. 267 del 9 gennaio 2019, ha confermato l'inefficacia del licenziamento intimato ad un lavoratore, il quale aveva svolto la prestazione lavorativa, indistintamente, in favore di società facenti parte del medesimo gruppo
22/01/2019
La Cassazione si è pronunciata sul caso di un lavoratore che, licenziato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, aveva impugnato il recesso sia nei confronti della propria datrice di lavoro sia nei confronti della società capogruppo sostenendo di aver espletato attività lavorativa per conto e nell’interesse di entrambe le società.
 
I giudici di merito, accertato che il lavoratore era stato coinvolto nell’attività del Gruppo ed aveva ricevuto direttive da parte di un altro dirigente della società capogruppo, ha ritenuto il rapporto di lavoro imputabile al Gruppo ed ha annullato il licenziamento collettivo sul rilievo che le esigenze tecnico produttive della procedura e l’individuazione dei criteri di scelta erano stati limitati alla sola società controllata.
 
Il ricorso promosso dalle società è stato respinto dalla Suprema Corte che, in relazione alla fattispecie di codatorialità, ha precisato come tale fattispecie non sia limitata ai casi di fraudolenta frammentazione delle società (al fine per esempio di eludere la disciplina in materia di licenziamenti) ma possa ravvisarsi anche in caso di gruppi genuini ove vi sia utilizzazione promiscua della forza lavoro da parte delle varie società del Gruppo.
 
La Corte ha quindi ritenuto che il rapporto di lavoro sia imputabile alla varie società del Gruppo nei casi in cui il lavoratore sia inserito nell’organizzazione economica complessiva del Gruppo e presti la propria attività per conto e nell’interesse delle varie società del Gruppo.

 
 




 
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