Con il termine "pseudo-dirigente" si intende colui il quale viene qualificato come dirigenti solo formalmente, svolgendo, di fatto, dei compiti che non sono riconducibili alla relativa declaratoria contrattuale.
Come stabilito dall'articolo 10 della legge 604 del 1966, le norme sui licenziamenti individuali si applicano esclusivamente nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile. Ne consegue che restano esclusi dalle tutele previste i cosiddetti dirigenti convenzionali.
Diverso è il caso in cui il rapporto di lavoro del dirigente si sia trasformato durante lo svolgimento, generando un demansionamento. In questa ipotesi si è di fronte ad un profilo patologico, che non snatura la posizione del dirigente, trasformandolo in “pseudo-dirigente”.
Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, nonostante le vicende che hanno inficiato il rapporto di lavoro, nei suoi confronti non trovano applicazione né il regime limitativo del licenziamento né la relativa tutela.