È legittima la sospensione dal servizio di un lavoratore incaricato di mansioni che implicano il trattamento di dati personali degli utenti se questi si rifiuta di firmare per accettazione l'atto di designazione come incaricato, ai sensi del regolamento UE e del Codice della privacy.
Lo stabilisce l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Udine il 1° agosto 2024. Il rifiuto di sottoscrivere l’incarico impedisce al lavoratore di garantire il rispetto dei requisiti di informazione e formazione, fondamentali secondo la normativa, e legittima la sospensione dal servizio con relativa privazione dello stipendio.
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