Nel caso de quo, il datore di lavoro ha previsto nella lettera di assunzione un patto di prova rinviando alla declaratoria contrattuale di riferimento (CCNL Farmacie Private) con specifico riferimento al livello di “direttore di farmacia”.
La lavoratrice, licenziata per mancato superamento della prova, ha contestato la genericità del patto di prova ritenendo insufficiente il rinvio alla declaratoria contrattuale e relativo profilo
Il ricorso è stato respinto da entrambi i giudici di merito. La successiva impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione è stata nuovamente respinta.
In particolare, la Suprema Corte, confermando il proprio precedente orientamento, ha ribadito che “il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche per relationem alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” ritenendo, nel caso in esame, che il riferimento al livello di “direttore di farmacia” fosse sufficiente specifico.