Con la sentenza n. 44974 del 9 dicembre 2024, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’assenza di indici formali, come la lettera di assunzione, il versamento dei contributi o la mancata iscrizione nella documentazione obbligatoria, non è sufficiente a escludere la sussistenza degli obblighi legali a carico del datore di lavoro. La prova dell’esistenza di tali obblighi può essere desunta anche da elementi di fatto, come l’effettivo inserimento del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale e il concreto esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte del datore di lavoro.
Nel caso specifico esaminato dalla Corte, è stata confermata la responsabilità di una datrice di lavoro per lesioni personali colpose subite da un lavoratore caduto da un trabattello. Nonostante l’assenza di documentazione formale attestante il rapporto di lavoro subordinato, la posizione di garanzia del datore di lavoro è stata ritenuta sussistente in base a elementi fattuali, tra cui la denuncia dell’infortunio all’INAIL effettuata dalla stessa imputata, nella quale si dichiarava che il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui la tutela della sicurezza dei lavoratori non può essere elusa attraverso la mera mancanza di formalizzazioni contrattuali, attribuendo rilievo alla sostanza del rapporto di lavoro e al dovere del datore di garantire l’incolumità dei prestatori d’opera, indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa del rapporto stesso.