Alcune lavoratrici, deducendo di aver stipulato un contratto di lavoro part time (per 24 ore settimanali) e di aver però espletato per anni un orario di lavoro full time (per 37,5 ore settimanali), hanno chiesto l’accertamento della natura full time del rapporto sin dalla costituzione e relativa condanna alle differenze retributive (essenzialmente date dalla riliquidazione degli istituti indiretti).
I giudici di merito, accertato lo svolgimento di un orario eccedente il part time e sostanzialmente coincidente con il full time per un periodo consistente e continuativo, ha ritenuto che lo svolgimento di fatto di un lavoro con orario pieno determini la trasformazione del rapporto da part time a full time per fatti concludenti.
Tale statuizione è stata confermata dalla Suprema Corte che ha ribadito il principio per cui il rapporto di lavoro part time si trasforma in rapporto di lavoro full time per fatti concludenti ove la prestazione lavorativa sia resa, costantemente, secondo l’orario di lavoro pieno.