Il reiterato utilizzo per fini personali degli strumenti di lavoro (nel caso, concretizzatosi in un accesso a internet sistematico per la sua frequenza – 27 connessioni – durata – 45 ore – ed intensità di traffico – migliaia di kbyte) costituisce un comportamento contrario all’etica comune e lesivo dell’obbligo di diligenza gravante sul lavoratore (ex art. 2104 c.c.) per cui è legittimo il licenziamento per giusta causa a prescindere dalla pubblicazione del codice disciplinare o dalla consegna al lavoratore del regolamento concernente l’uso degli strumenti aziendali.