Il 21 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. n. 127 che reca piccole differenze rispetto alle anticipazioni giornalistiche, ma immutato nella struttura.
Corretta la completa equiparazione del lavoratore pubblico e privato, entrambi obbligati a possedere ed esibire il “green pass” per accedere ai luoghi ove svolgono la loro attività lavorativa, obbligo esteso anche a tutti coloro che svolgano a qualsiasi titolo attività in tali luoghi sulla base di contratti esterni (collaboratori fornitori etc).
Equiparazione pubblico privato anche sul piano degli effetti per il lavoratore sprovvisto di green pass: è considerato assente ingiustificato e pertanto non gli è dovuta la retribuzione o qualsiasi altro compenso. Tuttavia non subisce conseguenze disciplinari ed ha diritto a conservare il posto di lavoro.
Per il lavoratore che acceda al luogo di lavoro sprovvisto di green pass sono previste sanzioni amministrative ma anche sanzioni sul piano del rapporto, avendo violato un proprio dovere legale.
Parimenti anche il datore di lavoro è sanzionato se non ottempera ai propri doveri di verificare il riaspetto delle prescrizioni di legge o non provveda a definire per tempo le modalità operative per gestire le verifiche.
In definitiva un sistema di doveri e controlli relativamente semplice e lineare nella costruzione, anche se con molte sfaccettature pratiche operative che presto emergeranno.
Da notare per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti la possibilità, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore senza green pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, con il limite massimo di 20 giorni (10 giorni con una sola proroga).
Durante la sospensione non potrà rientrare in servizio anche se dotato di green pass, ma decorsi i termini massimi il lavoratore sospeso, se dotatosi di green pass può tornare al lavoro a prescindere dall’eventuale contrattualizzazione di un suo sostituto.