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Congedo straordinario e termine di comporto

La Cassazione (sentenza 23928/19) ha esaminato il caso di un lavoratore in malattia licenziato per superamento dei limiti di comporto non avendo egli comunicato al datore di lavoro la richiesta fatta all'INPS di un congedo straordinario
11/10/2019
Nel caso de quo, il lavoratore in malattia ha richiesto all’INPS un congedo straordinario (per assistenza ad un parente disabile) senza informare il datore di lavoro che, computato il relativo periodo di assenza come malattia, ha licenziato il lavoratore per superamento del termine di comporto.
 
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore ritenendo che il periodo di congedo non potesse computarsi ai fini del comporto.
 
La sentenza è stata riformata in appello sul rilievo per cui la mancata comunicazione al datore di lavoro della richiesta di congedo rendeva il relativo periodo di assenza imputabile ancora alla malattia e quindi rilevante ai fini del comporto.
 
La Suprema Corte, adita dal lavoratore, ha confermato la pronuncia di appello rilevando da un lato che il congedo straordinario, come previsto dal DM n. 277/2000, debba essere richiesto al datore di lavoro e, dall’altro, che il lavoratore aveva trasmesso certificati di malattia relativamente al periodo oggetto di congedo per cui avrebbe dovuto espressamente richiedere al datore di lavoro il mutamento del titolo di assenza.

 
 




 
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