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INPS: chiarimenti in materia di congedo straordinario

Con il mess. n. 4143 del 22.11.2023 l’ INPS precisa che, a eccezione dei genitori, il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, diversamente da quanto previsto per i permessi
24/11/2023
Il congedo straordinario, previsto dall'art. 42 comma 5 del dlgs. 151/2001, può convivere con i permessi giornalieri secondo l'art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Lo precisa l'Inps con il messaggio 4143/2023.
 
La comunicazione integra quanto già contenuto nella circolare 39/2023, pubblicata dopo le novità introdotte dal dlgs. 105/2022. 
Il congedo straordinario è fruibile da una sola persona, eccetto i due genitori, mentre quello ex lege 104 invece può essere autorizzato a più lavoratori per assistere la stessa persona: regole e modalità diverse che per l'ente di previdenza possono coesistere. 
 
Nell’attuale quadro normativo, il congedo straordinario per assistere un parente o un affine convivente con disabilità grave non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, fatta eccezione per i genitori del disabile. Invece, a seguito del Dlgs 105/2022, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per i permessi (3 giorni al mese) previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.

 
 




 
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