Il congedo straordinario, previsto dall'art. 42 comma 5 del dlgs. 151/2001, può convivere con i permessi giornalieri secondo l'art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Lo precisa l'Inps con il messaggio 4143/2023.
La comunicazione integra quanto già contenuto nella circolare 39/2023, pubblicata dopo le novità introdotte dal dlgs. 105/2022.
Il congedo straordinario è fruibile da una sola persona, eccetto i due genitori, mentre quello ex lege 104 invece può essere autorizzato a più lavoratori per assistere la stessa persona: regole e modalità diverse che per l'ente di previdenza possono coesistere.
Nell’attuale quadro normativo, il congedo straordinario per assistere un parente o un affine convivente con disabilità grave non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per assistere la stessa persona, fatta eccezione per i genitori del disabile. Invece, a seguito del Dlgs 105/2022, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” per i permessi (3 giorni al mese) previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992.