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Licenziamenti collettivi e discrezionalità di scelta

Anche se concordato con le organizzazioni sindacali, è da considerarsi illegittimo un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare che assegna al datore un margine di discrezionalità. Lo stabilisce l’ordinanza 33623/2022 della Corte di Cassazione
28/11/2022
Con l'ordinanza n. 33623 del 15 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che risulta illegittimo, ancorché concordato con le organizzazioni sindacali, un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, che lasci un margine di discrezionalità al datore di lavoro.
 
Il caso di specie da cui origina la sentenza riguarda il licenziamento di un dipendente al quale era stato attribuito un giudizio di valore “mediocre”, finendo così tra il personale in esubero. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, contestandone la legittimità. Respingendo il ricorso dell’azienda a seguito della sentenza della Corte d’Appello che aveva accolto tale lettura, la Cassazione ha rimarcato che “i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità devono essere, tutti ed integralmente, basati su elementi oggettivi e verificabili, in modo da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa”. 

 
 




 
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