Gli Stati membri possono imporre condizioni di esercizio del diritto alle ferie annuali, per incoraggiare la loro effettiva fruizione rispetto all
a loro monetizzazione. Lo prevede il pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea in riferimento alla causa C-218/22.
La preferenza per l’effettiva fruizione delle ferie annuali retribuite, si legge nella conclusione dell’Avvocato Generale, è giustificata dalla finalità dell’istituto. “Come spiega la giurisprudenza, la finalità di tale diritto è quella di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione”.
Il caso di specie concerne il dipendente del Comune di Copertino, il quale, una volta dimessosi per accedere alla pensione, ricorreva giudizialmente contro l’ex datore al fine di ottenere un’indennità per le ferie retribuite di cui non aveva goduto nel corso del rapporto di lavoro, che ammontavano a 79 giorni.
Il Comune datore, nel costituirsi in giudizio, argomenta che, secondo quanto normativamente previsto, le ferie annuali dei lavoratori del settore pubblico, in caso di mancata fruizione, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
Il Tribunale di Lecce investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale, chiede alla CGUE se una tale normativa interna sia contraria alla Direttiva UE sull’orario di lavoro.
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Direttiva concernente l’orario di lavoro non osta, in via generale, ad una normativa nazionale che proibisce la monetizzazione delle ferie annuali retribuite non godute al termine del rapporto di lavoro.
Tuttavia, un tale divieto è da considerarsi legittimo solo se il divieto di monetizzazione non riguarda le ferie maturate nell’anno di riferimento in cui si ha la cessazione del rapporto di lavoro; in particolare, il datore deve dimostrare di aver dato al lavoratore l’effettiva possibilità di fruire delle ferie negli anni di riferimento precedenti.
Inoltre il datore di lavoro deve aver incoraggiato il lavoratore a prendere le ferie annuali e deve averlo informato del fatto che le ferie annuali retribuite non godute non possono essere cumulate per essere sostituite da un’indennità economica al momento della cessazione del rapporto di lavoro.