Da oggi 29 agosto entra in vigore la legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata il 4 agosto 2017. Il recente intervento legislativo rende più flessibile il rapporto tra TFR e previdenza complementare consentendo alle parti sociali di determinare nei contratti collettivi la devoluzione solo parziale del TFR alla previdenza complementare e superando così l’alternativa “secca” tra TFR in azienda e TFR nel fondo di previdenza complementare.
Il legislatore ha inoltre implementato il ruolo di sostegno al reddito della previdenza complementare consentendo, in caso di cessazione del rapporto lavorativo che comporti un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi (in precedenza il periodo di inoccupazione minimo era di 48 mesi), l’erogazione delle prestazioni complementari con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti previsti dalla previdenza obbligatoria, anticipo che può essere esteso a 10 anni dagli statuti e dai regolamenti dei fondi previdenziali