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Whistleblowing e danno morale presunto

Il Tribunale di Bergamo riconosce per la prima volta il danno morale presunto: La sentenza n. 951/2025 accerta la natura ritorsiva delle condotte subite da un’agente di polizia locale dopo una segnalazione interna e condanna l’amministrazione al risarcimento ex art. 2087 c.c.
19/11/2025

Con la sentenza n. 951 del 6 novembre 2025, il Tribunale di Bergamo riconosce, per la prima volta in Italia, il diritto al risarcimento del danno morale presunto in favore di un dipendente whistleblower vittima di ritorsioni.

 

La vicenda riguarda un’agente di polizia locale che aveva segnalato irregolarità nell’uso di fondi pubblici, anomalie nelle indennità e criticità nella gestione delle risorse del Corpo. Dopo la denuncia, la lavoratrice ha subito un isolamento prolungato, la sistematica esclusione dalle attività ordinarie, mansioni dequalificanti, pressioni, atteggiamenti ostili e ripetute condotte intimidatorie protrattesi per tre anni.

 

Il giudice ha qualificato tali condotte come ritorsive e ne ha dichiarato la nullità, applicando il meccanismo dell’inversione dell’onere della prova previsto dall’art. 54-bis d.lgs. 165/2001 (vigente all’epoca dei fatti). È stata quindi accertata la responsabilità dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non avere prevenuto e contrastato un contesto lavorativo oggettivamente stressogeno e lesivo della dignità della dipendente.

 

Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che la sofferenza derivante da un ambiente degradante e ostile, protratto nel tempo, è accertabile anche tramite presunzioni semplici, senza la necessità di una certificazione medica: la durata, la reiterazione e la qualità delle condotte sono state ritenute idonee a fondare il pregiudizio morale risarcibile.


 
 




 
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