Il lavoratore, già licenziato per giusta causa in relazione ad un procedimento disciplinare concernente fatti commessi in servizio, aveva siglato un accordo conciliativo con il datore di lavoro in virtù del quale era stato assunto ex novo ed aveva concordato con il datore di lavoro l’irrilevanza ai fini disciplinari del processo penale in corso relativo ai fatti già contestati.
Successivamente all’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, il dipendente era stato coinvolto in un nuovo processo penale concernenti fatti risalenti al precedente rapporto di lavoro e non contestati nel pregresso procedimento.
La società ha aperto un nuovo procedimento disciplinare concluso con il licenziamento per giusta causa.
L’impugnazione promossa dal lavoratore è stata respinta dai giudici di merito e di legittimità.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che i fatti estranei all’attività lavorativa (nel caso de quo anteriori alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro) possono costituire giusta causa di recesso ove siano incompatibili con il grado di affidamento richiesto al lavoratore in relazione alle mansioni ed al ruolo di assegnazione.