La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26230 del 5 ottobre 2017, ha chiarito che, se è pacificamente ammissibile che il dipendente non si trovi al proprio domicilio al momento della consegna della lettera di contestazione disciplinare, la busta si considera comunque consegnata dal momento che la stessa viene depositata presso l’ufficio postale di competenza e viene notificato al dipendente, con comunicazione lasciata nella casetta postale, la giacenza in posta della lettera stessa.
La sentenza in questione affrontava il caso di un lavoratore che ha contestato il procedimento disciplinare sostenendo di non aver potuto ritirare, per una malattia, la missiva di contestazione disciplinare in giacenza presso l’ufficio postale. La Suprema Corte ha respinto il ricorso rilevando che ai sensi dell’art. 1335 c.c. la procedura di compiuta giacenza costituisce presunzione legale di conoscenza della spedizione che può essere superata dal destinatario dell’atto unicamente provando sia la sussistenza di un fatto che faccia venir meno o, comunque, interrompa in modo duratura il collegamento tra sé ed il luogo di destinazione del plico sia l’incolpevolezza di tale fatto.