Un lavoratore, assunto nel 2009 da una società a capitale pubblico con contratto a tempo determinato senza previa espletamento di alcuna procedura concorsuale o selettiva, ha impugnato il termine chiedendo la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Accertata l’illegittimità del termine, i giudici di merito hanno respinto la domanda di conversione ritenendola preclusa dal principio di concorsualità sancito per le società partecipate dal D.L. n. 112/2008, già vigente alla data di assunzione a termine.
Il ricorso ex art. 360 c.p.c. è stato respinto dalla Corte di Cassazione che ha ribadito i seguenti principi:
- per le società a totale partecipazione pubblica l’art. 18, comma 1, D.L. n. 112/2008 ha previsto l’adozione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego);
- l’omesso esperimento delle procedure concorsuali determina la nullità del contratto di lavoro;
- il contratto di lavoro a termine, nullo in virtù dell’omessa procedura selettiva, non può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato;
- stante il divieto di conversione il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno in applicazione analogica dell’art. 36, D.Lgs. n. 165/2001;
- in caso di unico contratto a termine illegittimo, non è prevista alcuna agevolazione probatoria (cd. danno comunitario) per cui il lavoratore deve allegare e provare il danno rivendicato.