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Approvata la legge a tutela del whistleblowing

Con 357 voti a favore e 46 contrari, la Camera ha approvato in via definitiva la legge che tutela garantendo l'anonimato e proteggendolo da ritorsioni, chi denuncia reati o irregolarità. Nel settore privato le novità più rilevanti e controverse
28/11/2017
Alla seduta del 15 novembre la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge a tutela dei lavoratori denunciati illeciti. L’intervento concerne sia il lavoro pubblico (nel quale la tutela era già prevista dall’art. 52 bis, D.Lgs. n. 165/2001) sia il lavoro privato (nel quale mancava ogni disciplina)
 
La nuova disciplina è così strutturata:
 
LAVORO PUBBLICO:
 
-   COMPORTAMENTI TUTELATI:
  • denuncia i) all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, a) all'ANAC, b) al responsabile della prevenzione della corruzione di condotte illecite apprese per ragioni di servizio;
-   LAVORATORI TUTELATI:
  • Lavoratori in regime di pubblico impiego privatizzato (es. amministrazioni statali, regioni, enti locali, eccc….)
  • Lavoratori in regime di diritto pubblico (es. personale militare, carriera diplomatica, professori e ricercatori universitari, ecc…)
  • Dipendenti di enti pubblici economici
  • Dipendenti di società private soggette a controllo pubblico
-   CASI DI ESCLUSIONE:
  • calunnia;
  • diffamazione.
-  TUTELE:
  • divieto di sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento  o misure discriminatorie (dirette o indirette);
  • onere del datore di lavoro di provare che misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione;
  • protezione dell’identità del segnalante nei giudizi penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p.
  • protezione dell’identità del segnalante nel procedimento innanzi alla Corte dei Conti (anonimato sino a chiusura della fase istruttoria);
  • anonimato nell’ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa del lavoratore denunciato, per la rivelazione dell’identità del segnalante è comunque necessario il suo consenso;
  • inapplicabilità del diritto di accesso agli atti.
-   PROCEDURA:
  • demandate a Linee Guida ANAC.
-   SANZIONI:
 
     Sanzioni amministrative in caso di:
  • mancata adozione di procedure per inoltro e gestione delle segnalazioni;
  • adozione di misure discriminatorie a carico dei lavoratori segnalanti;
  • mancato svolgimento di verifica ed analisi delle segnalazioni;
  • nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati  a danno del lavoratore segnalante;
  • nullità del licenziamento irrogato a seguito della segnalazione con tutela reintegratoria piena.
 
LAVORO PRIVATO:
 
-   COMPORTAMENTI TUTELATI:
  • segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
-   LAVORATORI TUTELATI:
  • persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;
  • persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.
-   TUTELE:
  • divieto di atti di ritorsione o discriminazione (diretta o indiretta) a danno del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
  • riservatezza della segnalazione;
  • onere del datore di lavoro di provare che mutamento di mansioni, sanzioni, trasferimenti, licenziamenti ovvero ogni altra misura organizzativa aventi effetti negativi per il segnalante è fondata su ragioni estranee alla segnalazione.
-  PROCEDURA:
  • obbligo di prevedere nei modelli di organizzazione previsti dall’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 canali che consentano la segnalazione di illeciti;
  • obbligo di prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione.
-   RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
 
     Obbligo di prevedere nei modelli di organizzazione previsti dall’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 sanzioni disciplinari:
  • nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante;
  • nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.
-   SANZIONI:
  • nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del lavoratore segnalante;
  • nullità del mutamento di mansioni nonché di ogni misura ritorsiva o discriminatoria a danno del segnalante.
La novella interviene inoltre sul dovere di fedeltà ed i segreti industriali nei seguenti termini:
  • nell’ambito delle segnalazioni è consentita la rivelazione di notizie coperte da segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. nonché dall’art. 2105 c.c.
  • La rivelazione di tali segreti costituisce invece violazione delle citate norme ove effettuata con modalità eccedenti rispetto al fine di eliminazione dell’illecito o al di fuori del canale di comunicazione predisposto per le segnalazioni.

 
 




 
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