Alla seduta del 15 novembre la Camera dei deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge a tutela dei lavoratori denunciati illeciti. L’intervento concerne sia il lavoro pubblico (nel quale la tutela era già prevista dall’art. 52 bis, D.Lgs. n. 165/2001) sia il lavoro privato (nel quale mancava ogni disciplina)
La nuova disciplina è così strutturata:
LAVORO PUBBLICO:
- COMPORTAMENTI TUTELATI:
- denuncia i) all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, a) all'ANAC, b) al responsabile della prevenzione della corruzione di condotte illecite apprese per ragioni di servizio;
- LAVORATORI TUTELATI:
- Lavoratori in regime di pubblico impiego privatizzato (es. amministrazioni statali, regioni, enti locali, eccc….)
- Lavoratori in regime di diritto pubblico (es. personale militare, carriera diplomatica, professori e ricercatori universitari, ecc…)
- Dipendenti di enti pubblici economici
- Dipendenti di società private soggette a controllo pubblico
- CASI DI ESCLUSIONE:
- TUTELE:
- divieto di sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o misure discriminatorie (dirette o indirette);
- onere del datore di lavoro di provare che misure ritorsive o discriminatorie adottate nei confronti del segnalante sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione;
- protezione dell’identità del segnalante nei giudizi penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p.
- protezione dell’identità del segnalante nel procedimento innanzi alla Corte dei Conti (anonimato sino a chiusura della fase istruttoria);
- anonimato nell’ambito del procedimento disciplinare, ove la contestazione sia fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità sia indispensabile per la difesa del lavoratore denunciato, per la rivelazione dell’identità del segnalante è comunque necessario il suo consenso;
- inapplicabilità del diritto di accesso agli atti.
- PROCEDURA:
- demandate a Linee Guida ANAC.
- SANZIONI:
Sanzioni amministrative in caso di:
- mancata adozione di procedure per inoltro e gestione delle segnalazioni;
- adozione di misure discriminatorie a carico dei lavoratori segnalanti;
- mancato svolgimento di verifica ed analisi delle segnalazioni;
- nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adottati a danno del lavoratore segnalante;
- nullità del licenziamento irrogato a seguito della segnalazione con tutela reintegratoria piena.
LAVORO PRIVATO:
- COMPORTAMENTI TUTELATI:
- segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001
- LAVORATORI TUTELATI:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale ovvero persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.
- TUTELE:
- divieto di atti di ritorsione o discriminazione (diretta o indiretta) a danno del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- riservatezza della segnalazione;
- onere del datore di lavoro di provare che mutamento di mansioni, sanzioni, trasferimenti, licenziamenti ovvero ogni altra misura organizzativa aventi effetti negativi per il segnalante è fondata su ragioni estranee alla segnalazione.
- PROCEDURA:
- obbligo di prevedere nei modelli di organizzazione previsti dall’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 canali che consentano la segnalazione di illeciti;
- obbligo di prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione.
- RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE:
Obbligo di prevedere nei modelli di organizzazione previsti dall’art. 6, D.Lgs. n. 231/2001 sanzioni disciplinari:
- nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante;
- nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni infondate.
- SANZIONI:
- nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del lavoratore segnalante;
- nullità del mutamento di mansioni nonché di ogni misura ritorsiva o discriminatoria a danno del segnalante.
La novella interviene inoltre sul dovere di fedeltà ed i segreti industriali nei seguenti termini:
- nell’ambito delle segnalazioni è consentita la rivelazione di notizie coperte da segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p. nonché dall’art. 2105 c.c.
- La rivelazione di tali segreti costituisce invece violazione delle citate norme ove effettuata con modalità eccedenti rispetto al fine di eliminazione dell’illecito o al di fuori del canale di comunicazione predisposto per le segnalazioni.