La Suprema Corte ha ribadito che l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci amministratori di società di capitali (srl nel caso di specie) sussiste solo ove il socio partecipi al lavoro aziendale personalmente, abitualmente e prevalentemente precisando che non è rilevante l’esercizio di un’attività di natura amministrativa o sporadica essendo invece necessario che la partecipazione del socio all’attività operativa aziendale sia rilevante in termini di tempo (dedicato all’attività) e di reddito (risultante dalla stessa).