La legge. n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), pur superando l’obbligo del committente di effettuare il versamento delle ritenute per conto e su provvista dell’appaltatore, prevede per il committente significativi oneri di controllo relativamente al versamento delle ritenute per il personale impiegato nell’appalto ed oneri, altrettanto significativi, in capo alle società appaltatrici e subappaltatrici.
In particolare, le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) entro 5 giorni dal termine previsto per il versamento delle ritenute i seguenti documenti:
- copia delle deleghe di pagamento, distinte per ciascun committente, attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto
- elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto nel mese precedente con precisazione di
- numero di ore svolte nell’appalto,
- retribuzione corrisposta per tale attività lavorativa,
- ritenute fiscali operate su detta retribuzione (cfr. art. 17 bis, comma 2, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale).
In capo al committente sono invece previsti i seguenti adempimenti:
- richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto (cfr. art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale);
- verificare, alla luce della documentazione ricevuta dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, il versamento delle ritenute (cfr. art. 17 bis, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale);
- in caso di i) omessa trasmissione delle deleghe e/o dei correlati documenti da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e di ii) omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore dell’opera o servizio appaltato ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate (sempre in relazione ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa) dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni (cfr. art. 17 bis, comma 3, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale).
In caso di inottemperanza a tali adempimenti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice per l’omesso, irregolare o tardivo versamento delle ritenute (cfr. art. 17 bis, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale).
La disciplina in esame si applica ai contratti di appalto di opere o servizi in presenza delle seguenti condizioni:
- importo annuo di opere o servizi superiore a 200 mila euro,
- opere o servizi eseguiti con prevalente utilizzo di manodopera (cd. appalti labour intensive),
- opere o servizi eseguiti presso le sedi di attività del committente (cd. appalti endoaziendali),
- opere o servizi eseguiti con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili al medesimo (cfr. art. 17 bis, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 introdotto dall’art. 4, Decreto Fiscale).
Gli evidenziati oneri in capo al committente ed alle imprese appaltatrici e subappaltatrici non si applicano comunque nei casi in cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici abbiano ottenuto dall’Agenzia delle Entrate e trasmesso al committente, entro il mese precedente la scadenza del termine per il versamento delle ritenute, un certificato attestante la loro “regolarità fiscale”. In particolare, detta certificazione è rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alle imprese che i) siano attive da almeno 3 anni, ii) siano in regola con gli obblighi dichiarativi, iii) abbiano eseguito nell’ultimo triennio versamenti fiscali non inferiori al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, iv) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per debiti fiscali o previdenziali di importo superiore a 50 mila euro per i quali siano scaduti i relativi termini di pagamento (salve eventuali provvedimenti di sospensione o piani di rateazione).
Relativamente a tale disciplina l’Agenzia delle Entrate ha, al momento, fornito precisazioni minime.
Così, nella Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute al versamento delle ritenute “con distinte deleghe per ciascun committente”
- le imprese appaltatrici e subappaltatrici sono tenute ad operare detta distinzione (e relativa precisazione della retribuzione corrisposta ai lavoratori per l’attività prestata nell’appalto e conseguenti ritenute) tra i vari committenti “sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”
- il committente è tenuto a verificare il versamento delle ritenute
- gli obblighi sanciti dal novello art. 17 bis, D.Lgs. n. 241/1997 si applicano “con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020)” per tutti gli appalti in essere (compresi quelli stipulati in data antecedente al gennaio 2020).