Con la sentenza n. 12274 del 9 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 2112 del Codice Civile, volto a tutelare i lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, si applica anche alla retrocessione di un ramo d’azienda al termine del relativo contratto di affitto.
La vicenda nasce dal ricorso di una lavoratrice, esclusa dalla ripresa del servizio da parte della datrice originaria al termine dell’affitto del ramo a cui era adibita. La Corte d’Appello aveva rigettato la sua domanda, ritenendo inapplicabile l’art. 2112 per mancanza di continuità aziendale, anche in considerazione del fallimento dell’azienda.
La Cassazione ha invece affermato che la norma si applica in ogni ipotesi di sostituzione del cessionario al cedente senza soluzione di continuità, incluso l’affitto d’azienda. Tale principio vale anche nei casi di “doppia retrocessione”, quando cioè, dopo la prima retrocessione, subentra un nuovo affittuario.
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 2112 c.c. trova applicazione anche in presenza di una sospensione temporanea dell’attività, qualora il trasferimento si articoli in fasi collegate. Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha quindi cassato con rinvio la sentenza impugnata.